Possibile il concorso del professionista nella bancarotta fraudolenta
Per la Cassazione, la consapevolezza dei propositi distrattivi degli amministratori e l’assistenza loro fornita fondano la penale responsabilità
Il professionista può concorrere nei reati fallimentari commessi dagli amministratori. Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8349 depositata ieri, ha precisato alcuni elementi affinché sia configurabile la responsabilità del c.d. “extraneus” nel delitto di bancarotta fraudolenta.
Sul punto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che concorre, in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’amministratore di diritto della società dichiarata fallita, fornisca consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori e lo assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga attività dirette
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