La nuova geografia giudiziaria non interessa gli Ordini provinciali
Spettabile Redazione,
scrivo in qualità di Consigliere Segretario dell’ODCEC di Avellino, per fare alcune considerazioni prendendo spunto dal vostro articolo “CNDCEC, il Ministero della Giustizia allontana l’ipotesi proroga”, pubblicato su Eutekne.info del 12 marzo.
Ho letto con attenzione il testo dell’interrogazione (proposta da due parlamentari di Scelta Civica) e la risposta del Sottosegretario Migliore, a cui ha fatto seguito l’Informativa del CNDCEC di venerdì 11 marzo.
Ebbene, dopo aver premesso che sono assolutamente d’accordo sul NO alla proroga, la mia domanda è molto semplice; ma davvero le leggi si possono piegare e adattare alle esigenze delle parti che pongono le richieste, senza tenere in nessuna considerazione aspetti particolari, anche “di nicchia”, ma che comunque trovano supporto e forza in chiare norme di legge e quindi vanno rispettati?
Vengo al punto. Sia la domanda che la risposta fanno riferimento all’art. 7 del DLgs. 139/2005 asserendo (meglio presumendo) un riferimento assoluto per definire il territorio di competenza di un Ordine territoriale al Circondario di Tribunale. Nessuno si è preoccupato di sottolineare che l’art. 7 è composto di due commi e il comma 2 recita “In ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine Territoriale in ogni capoluogo di Provincia”.
L’ODCEC di Avellino è sempre stato, anche prima del DLgs. 139, un Ordine provinciale, e ha sempre incluso tutti i Comuni della Provincia di Avellino, pur essendoci all’epoca ben tre tribunali nel territorio provinciali (ora ridotti a uno solo). Ora perché dovrebbe essere interessato dalla nuova geografia dei tribunali, che ha portato all’accorpamento di uno dei tribunali insistenti sul suo territorio (Tribunale di Ariano Irpino) con quello di Benevento? In base a quale norma di legge si assimilano i nostri Ordini territoriali a quelli degli avvocati, la cui competenza territoriale è stabilita in maniera diversa?
Il nostro Ordine non rientra tra quelli che dovranno essere soppressi o accorpati ad altri, come indicato nella domanda e nella risposta. La questione è purtroppo diversa e peculiare. Parte degli iscritti dovrebbero migrare in base a un principio che non ha mai interessato la definizione territoriale del nostro Ordine.
La situazione del nostro Ordine è resa ancora più peculiare da una circostanza che è stata sempre trascurata da tutti, anche dai nostri “studiosi” del CN, che nei loro approfondimenti sulla nuova geografia territoriale hanno sempre omesso tale peculiarità, da noi invece sempre formalmente sottolineata.
Infatti, basti pensare che da sempre alcuni Comuni del nostro territorio provinciale rientravano nella competenza del Tribunale di Benevento, senza che questo abbia mai messo in dubbio la loro iscrivibilità all’ordine di Avellino, né ante né post DLgs. 139. Non conferma questo dato il riferimento alla competenza provinciale di cui al comma 2 dell’art. 7?
I nostri iscritti residenti nel territorio interessato hanno già manifestato in pubblica assemblea la loro volontà di restare iscritti all’Ordine di Avellino e abbiamo già in passato provveduto a diffidare formalmente sia CN che Ministero, ma il tempo è passato colpevolmente senza che nessuno degli interpellati abbia preso atto di questa peculiare situazione, pur essendo consapevoli tutti che l’ODCEC di Avellino farà valere questo sacrosanto principio in tutte le sedi, anche giudiziarie.
A questo punto mi sorge il dubbio che certe cose non accadano per caso. Non è che si attende l’impugnativa del nostro Ordine per farne discendere conseguenze certamente non desiderate da noi, ma che possono essere comode per altri?
Sarebbe semplicissimo risolvere la questione, senza che la soluzione possa aver alcun peso sulla questione proroga SÌ o proroga NO; basterebbe chiarire una volta per tutte che in base al comma 2 dell’art. 7 gli Ordini che hanno sempre avuto come riferimento il territorio provinciale non sono per nulla interessati dalla questione del riordino della geografia dei tribunali e restano ancorati al criterio del comma 2. Non so se la questione possa riguardare anche qualche altro caso in Italia, ma al massimo ci potranno essere due o tre Ordini interessati da tale peculiare situazione.
Credo che anche i nostri burocrati e quelli ministeriali, oltre che i nostri parlamentari, siano perfettamente in condizione di capire l’argomento.
Francesco De Blasi
Consigliere Segretario ODCEC di Avellino
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