Nel fallimento vendite competitive con modalità libere
La trattativa privata riveste carattere eccezionale, salvo che venga gestita tramite l’Istituto Vendite Giudiziarie
In sede di redazione del programma di liquidazione, il curatore può scegliere se avviare la vendita dei beni immobili applicando – ai sensi dell’art. 107, comma 2 del RD 267/42 – la disciplina prevista dal codice di procedura civile, in materia di esecuzione immobiliare, oppure procedere autonomamente all’iter competitivo. Sotto il primo profilo, il documento CNDCEC “Linee Guida alle vendite competitive nel fallimento” ha recentemente ricordato le importanti modifiche apportate dal DL n. 83/2015, con particolare riferimento alla preferibilità per le vendite senza incanto e con delega delle operazioni ai soggetti individuati dall’art. 591-bis c.p.c., in quanto garantiscono la certezza dell’aggiudicazione ed evitano il verificarsi di possibili situazioni di
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