I servizi di liquidazione sinistri scontano l’IVA
Secondo la Corte Ue, per l’esenzione devono essere connessi alla ricerca di clienti e al metterli in contatto con l’assicurazione per concludere contratti
Con la sentenza Aspiro SA, relativa alla causa C-40/15, i giudici dell’Ue sono tornati ad occuparsi della possibile applicazione dell’esenzione IVA, prevista dall’art. 135, par. 1, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE, ai servizi di back office (in particolare quelli relativi alla gestione delle pratiche di risarcimento danni a seguito di sinistri) effettuati nei confronti delle compagnie di assicurazioni. Secondo la citata disposizione, sono esenti da IVA “le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.
Nel caso oggetto della pronuncia, una società polacca (che non è un’assicurazione o un mediatore/intermediario assicurativo, ...
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