La bancarotta «riparata» non costituisce reato
Il ripristino della situazione finanziario-patrimoniale deve però avvenire anteriormente alla dichiarazione di fallimento
Con la sentenza n. 4790/2016 la Cassazione affronta il tema della rilevanza della reintegrazione in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento della garanzia patrimoniale già precedentemente vulnerata da atti distrattivi, e lo risolve nel senso della insussistenza del fatto materiale di bancarotta fraudolenta, recependo un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, ma relativamente recente.
Nella specie l’imputato era stato condannato nel giudizio di merito per avere effettuato dei finanziamenti a società partecipate, che si assumevano non restituiti. La Corte di merito aveva respinto la tesi difensiva volta alla dimostrazione dell’avvenuto ripristino e al conseguente auspicato effetto liberatorio, sottolineando che la asserita restituzione era avvenuta per
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