Veridicità dei dati e fattibilità, dubbia l’utilità dell’attestatore
L’attività di verifica potrebbe essere svolta dal professionista della procedura di allerta
L’art. 6, comma 1, lett. d) dello schema di Ddl. recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” prevede – nell’ambito del riordino della normativa riguardante il concordato preventivo – la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano.
Tale ipotesi trae origine dal dubbio se, nel rinnovato quadro normativo che il progetto di riforma intende designare, conservi una reale utilità la figura del professionista indipendente – nominato dal debitore – chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, oltre alle altre numerose, ma eventuali, funzioni attualmente attribuitegli dalla vigente disciplina del
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