Accomandatario unico revocabile ma con dubbi
Sussiste incertezza tra il poter ricorrere a un amministratore provvisorio nominato dagli accomandanti e il determinarsi di una causa di scioglimento
Ai sensi dell’art. 2259 comma 2 c.c., dettato in tema di società semplice, ciascun socio può chiedere giudizialmente la revoca di un amministratore per giusta causa. Tale norma è considerata applicabile alla sas (cfr. Cass. n. 15197/2001), nella quale la richiesta di revoca può pervenire anche da parte dei soci accomandanti: per tal via, infatti, tali soci non compirebbero un atto di ingerenza nell’amministrazione, ma si limiterebbero ad attivare un controllo giudiziario di legittimità sulla condotta degli amministratori (cfr. Trib. Verona 8 novembre 2012 e Trib. Milano 27 gennaio 2012). Si presentano, peraltro, incerte le conseguenze derivanti dalla revoca delle funzioni gestorie in capo al soggetto che sia anche l’unico socio accomandatario.
Secondo una prima ricostruzione, ...
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