Censurabili gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio
Nel caso in cui siano state sollevate critiche dettagliate e non generiche, il giudice deve motivare la propria adesione ad essa
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6357/2016, ha chiarito che anche la decisione del giudice di merito fondata sugli esiti della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) può essere censurata, laddove tali esiti appaiano contraddittori e comunque laddove il giudice non dia conto, in sentenza, del perché considera superate le censure eventualmente avanzate avverso gli esiti della CTU.
Nel caso di specie la controversia riguardava l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione, con il quale l’ufficio determinava le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute, per la compravendita di un terreno edificabile. I contribuenti eccepivano quindi l’illegittimità del provvedimento per difetto dei presupposti impositivi, visto che per l’area oggetto
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