Dopo la scissione salve anche le assegnazioni
Il Tribunale di Bologna esclude l’azione revocatoria non solo dell’atto di scissione, ma anche delle assegnazioni di beni effettuate con l’operazione
È inammissibile l’azione revocatoria (ex artt. 2901 c.c. e 66 del RD 267/42) dell’assegnazione di beni effettuata nell’ambito di un’operazione di scissione. Se la finalità dell’art. 2504-quater c.c. è quella di assicurare la stabilità degli effetti della stessa, la diversità qualitativa dei vizi non può comportare che gli effetti possano essere messi in discussione (con dichiarazione di nullità o di inefficacia) una volta eseguite le formalità pubblicitarie e decorsi i termini per l’opposizione.
Da questo momento, infatti, pare ragionevole ritenere che, per tutelare gli interessi di carattere generale, gli effetti della scissione divengano “irregredibili” e che la tutela (particolare) dei creditori anteriori della società scissa non possa andare ...
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