Limiti all’integrazione della domanda di insinuazione
Nella fase sommaria dell’accertamento del passivo non è consentita la presentazione di domande nuove
Ai sensi dell’art. 95, comma 2 L. fall. (RD 267/42), il curatore, almeno 15 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni il progetto di stato passivo (oltre a depositarlo nella cancelleria del tribunale).
Visionato il progetto, i creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame del progetto di stato passivo.
Le modalità da seguire per la presentazione sono quelle della domanda di insinuazione allo stato passivo di cui all’art. 93, comma 2 L. fall. e, quindi, mediante posta elettronica certificata (PEC). ...
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