Dipendenti privati con invalidità pari al 67% senza obbligo di reperibilità
La circolare INPS n. 95 definisce l’ambito di applicazione del DM 11 gennaio 2016: esonero anche in caso di terapie salvavita
Per consentire l’accertamento dello stato di malattia, l’art. 5, comma 13 del DL 463/83 sancisce l’obbligo, per i lavoratori del settore privato, di rendersi reperibili per eventuali visite di controllo presso l’indirizzo indicato, nelle fasce orarie giornaliere comprese tra le 10 e le 12 e tra le 17 e le 19. Il DM 11 gennaio 2016 – attuativo dell’art. 25 del DLgs. 151/2015 – ha poi disposto l’esclusione, dall’obbligo di reperibilità, di quei lavoratori dipendenti affetti da patologie gravi che diano luogo a terapie salvavita o che presentino stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
Data la genericità della norma, l’INPS, con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, ha fornito le indicazioni ...
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