L’incremento di profitto può giustificare il licenziamento
Tale esigenza datoriale deve però rientrare nell’ambito di una complessiva riorganizzazione tecnico-produttiva aziendale
In base all’art. 3 della L. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941