L’incremento di profitto può giustificare il licenziamento
Tale esigenza datoriale deve però rientrare nell’ambito di una complessiva riorganizzazione tecnico-produttiva aziendale
In base all’art. 3 della L. 604/1966 il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.
Nella pratica e nelle pronunce giurisprudenziali sul tema, le ragioni che giustificano tale decisione sono per lo più riconducibili ad un riassetto organizzativo, che ha come esito la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto ove il lavoratore risultava impiegato.
La Cassazione è sempre stata chiara sul punto: in queste ipotesi il recesso datoriale è legittimo se giustificato da un effettivo e durevole mutamento nell’organizzazione tecnico-produttiva aziendale – quindi non meramente contingente o temporaneo – tale per cui una ...
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