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Prestazioni dei fondi di solidarietà anche per chi ha un contratto di apprendistato professionalizzante

/ REDAZIONE

Martedì, 19 luglio 2016

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Con il messaggio n. 3112 di ieri l’INPS è tornato sull’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà, ampiamente revisionato dal DLgs. 148/2015, la cui entrata in vigore ha modificato parzialmente anche il novero dei lavoratori in relazione ai quali sussiste obbligo di assoggettamento delle retribuzioni al contributo ordinario di finanziamento dei fondi di solidarietà.

Possono essere considerati tra i beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Inoltre, è previsto espressamente che le prestazioni dei fondi di solidarietà possano essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con riferimento al personale assunto con contratto di apprendistato, la contribuzione ordinaria di finanziamento ai fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.  L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).

L’INPS precisa che tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’art. 26, comma 7 del DLgs. n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei fondi di solidarietà.

Il messaggio INPS, poi, fornisce alcune istruzioni operative. Per tutti i fondi di solidarietà istituiti presso l’INPS, a decorrere dal mese di agosto 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento .

Infine, il documento di prassi contiene istruzioni per consentire alle imprese – che risultino avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante – di recuperare il contributo mensile di finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016.
Le imprese interessate potranno recuperare il contributo, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio, indicando l’importo indebitamente versato con uno dei codici conguaglio riportati nel messaggio stessi, da valorizzare all’interno della sezione di .

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