Simulazione fraudolenta da valutare rispetto al patrimonio del contribuente
L’accertamento dovrà vertere anche sull’idoneità dell’atto negoziale a rendere inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria
In relazione al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, può essere interessante tornare, da un lato, sulla definizione di “alienazione simulata” e sull’ambito di operatività del dolo specifico che la accompagna; d’altro lato, evidenziare la necessità dell’accertamento della concreta messa in pericolo della pretesa erariale.
L’art. 11 comma 1 del DLgs. 74/2000 prevede la responsabilità penale di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura
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