I termini per l’accertamento non raddoppiano per l’accomandante
Occorre sempre un serio sospetto circa la commissione di un reato fiscale
Non opera il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, atteso che a questi non è imputabile alcuna responsabilità per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato – costituente presupposto per il raddoppio dei termini – ascrivibile esclusivamente al socio accomandatario, il quale detiene quel potere decisionale e di rappresentanza della società di cui, invece, è sprovvisto l’accomandante. È questo l’importante principio desumibile dalla sentenza n. 5637/2016 della C.T. Prov. di Milano.
Si ricorda brevemente che l’art. 37, commi 24 e 25, del DL 223/2006, nel modificare gli artt. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, che disciplinano i termini di decadenza per l’esercizio dell’attività ...
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