Nel concordato preventivo relazione del professionista ben motivata
La relazione del professionista è funzionale al «consenso informato» dei creditori
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17079, depositata ieri, torna a pronunciarsi sulla questione del controllo giudiziale nell’ambito del concordato preventivo, delineando compiti e limiti spettanti al Tribunale con specifico riferimento alla relazione del professionista ex art. 161, comma 3 del RD 267/42 (L. fall.).
Nel caso di specie, ritenuta la proposta di concordato preventivo inammissibile, il Tribunale dichiarava il fallimento di una srl in liquidazione. Presentato reclamo da parte della società avverso il decreto di inammissibilità della proposta e della sentenza di fallimento (artt. 162 e 18 L. fall.), la Corte d’Appello lo respingeva principalmente perché la relazione del professionista non rispondeva ai criteri fissati dal legislatore, rispetto al tipo e agli obiettivi
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