Sostitutiva per la rivalutazione dei terreni non rimborsabile
I giudici di legittimità hanno ribadito che si tratta di un’imposta «volontaria» frutto di libera scelta del contribuente
La recente sentenza n. 16162/2016, con la quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni (edificabili e con destinazione agricola), ci dà l’opportunità di ritornare sulla vexata quaestio della natura e funzione del particolare istituto agevolativo di cui all’art. 7 della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002).
Nello specifico i giudici di legittimità hanno ribadito ulteriormente, analogamente a quanto riaffermato nel caso di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentari (art. 5 della medesima Finanziaria 2002), che l’imposta sostitutiva in questione (annualità 2004) ...
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