Il mancato reclamo può essere complicato dal giudice
Se la fase di mediazione è omessa, occorre semplicemente rinviare l’udienza, non dichiarare improcedibile il ricorso
L’istituto del reclamo/mediazione è stato negli ultimi anni oggetto di vari interventi normativi.
Inizialmente, la mancata presentazione del reclamo o, più in generale, il salto della fase di mediazione era sanzionato con l’inammissibilità del ricorso, circostanza sintomatica di morte della difesa.
Poi, dopo la L. 147/2013, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 è stato modificato, e l’omessa instaurazione della fase di reclamo non avrebbe più causato l’inammissibilità del ricorso, ma la semplice improcedibilità con rinvio dell’udienza.
Trattasi di intervento coerente con la sentenza della Corte Costituzionale n. 98/2014, ove la norma era stata dichiarata illegittima proprio nella parte in cui contemplava l’inammissibilità.
Da ultimo, è intervenuto il ...
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