Precluso il rimborso IVA per l’acquisto del terreno edificabile
È il solo fabbricato oggetto di costruzione ad integrare la nozione di bene ammortizzabile
Il credito IVA derivante dall’acquisto di un terreno edificabile non può essere richiesto a rimborso, non possedendo il bene acquistato natura di “bene ammortizzabile” secondo quanto previsto dall’art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72.
Il principio, conforme alla disciplina contabile in materia di ammortamenti, è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 19481 depositata ieri, 30 settembre 2016.
La pronuncia è di particolare interesse per il fatto che l’Amministrazione finanziaria non ha sinora analiticamente esaminato la fattispecie, limitandosi ad escludere il rimborso per l’IVA assolta sull’acquisto di un terreno edificabile in quanto “bene non ammortizzabile” (cfr. R.M. 24 ottobre 1996 n. 238) e alla necessità di scorporare
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