Interessi infragruppo intra-Ue senza ritenuta anche se manca la data certa
Per la C.T. Prov. Milano, l’assenza del requisito formale non può prevaricare l’accesso al regime perché la sostanza deve prevalere sulla forma
Non viene meno il regime di esenzione dalle imposte sugli interessi infragruppo intracomunitari qualora la presentazione della documentazione attestante la residenza del beneficiario comunitario sia priva di data certa; in tale ipotesi, quindi, l’Amministrazione finanziaria non può contestare alla società italiana erogante gli interessi al socio comunitario l’omessa effettuazione della ritenuta d’imposta su di essi.
È quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con la sentenza n. 8303/1/16.
Occorre ricordare brevemente che, ai sensi dell’art. 26-quater del DPR 600/1973, gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi determinati requisiti o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti, sono esentati ...
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