Se la sostanza prevale sulla forma compensazione senza omesso versamento
Immediato recepimento del principio delle Sezioni Unite e ulteriore passo in avanti nella difesa del contribuente
Supponiamo che un contribuente, facendo valere in compensazione un credito che non era stato oggetto di dichiarazione annuale perché presentata con ritardo superiore a 90 giorni, avesse versato un’imposta ridotta, diventando, pertanto, destinatario di una cartella di pagamento per il recupero di somme asseritamente non versate. E che, con la suddetta cartella, l’autorità fiscale, come conseguenza dell’omissione della dichiarazione, avesse disconosciuto il credito compensato e avesse applicato, oltre alle sanzioni minime per l’omessa dichiarazione, la sanzione per “ritardato versamento” pari al 30% del credito portato a compensazione.
In casi come questi, l’attuale giurisprudenza dovrebbe ritenere illegittima la pretesa dell’Agenzia delle Entrate:
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