Preclusioni probatorie limitate anche per l’IVA
L’invito deve sempre essere circostanziato e rimane necessaria la coscienza e volontà di rifiutare il documento
La Cassazione torna sul tema dell’inutilizzabilità della documentazione non esibita dal contribuente a seguito di richiesta da parte dell’Ufficio con due interessanti sentenze, le nn. 22743 e 22745 del 9 novembre 2016, che contribuiscono a meglio delimitare l’ambito operativo delle preclusioni probatorie di cui si tratta.
Occorre ricordare che l’art. 32, comma 4 del DPR 600/1973 dispone che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Tuttavia, ...
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