Termine per l’omesso versamento IVA «sopra soglia» il 27 dicembre
Se non si versa entro tale data il debito di oltre 250.000 euro risultante dalla dichiarazione relativa all’anno prima può scattare la sanzione penale
L’art. 10-ter del DLgs. 74/2000 individua il termine per la penale rilevanza dell’omesso versamento IVA in quello previsto in relazione all’acconto IVA per il periodo di imposta successivo, ossia il 27 dicembre di ogni anno (art. 6 comma 2 della L. 405/1990). L’eventuale omissione di tale versamento può comportare la sanzione penale della reclusione da sei mesi a due anni, allorché si tratti di un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.
Il delitto, quindi, non si perfeziona nel caso di omissione di un versamento periodico, il cui importo, eventualmente sommato ad altri omessi versamenti, sia superiore a 250.000 euro, ma quando il contribuente non versi entro il 27 dicembre di un determinato anno il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa
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