La Cassazione salva il raddoppio dei termini senza denuncia sino al 2015
Viene confermato l’orientamento favorevole al Fisco
Si applica il raddoppio dei termini di accertamento nel caso di PVC di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro il 2 settembre 2015 ed i relativi avvisi di accertamento siano stati notificati entro il 31 dicembre 2015, sebbene la notizia di reato non sia stata presentata, essendo sufficiente in tal caso la sola astratta sussistenza, al momento della constatazione della violazione, di elementi idonei a far insorgere l’obbligo di denuncia per reati tributari. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 26037 depositata ieri.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2011, aveva chiarito che, con le disposizioni del DL 223/2006, il legislatore non ha introdotto un raddoppio dei termini già esistenti, ma ha introdotto ex novo un diverso termine decadenziale (“lungo”) ...
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