È danno emergente l’indennizzo per investimenti in banche insolventi
Secondo l’Agenzia non ha rilevanza reddituale il ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi previsti dal TUF
Con la risoluzione n. 3/2017, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire un’interpretazione dell’art. 6 comma 2 del TUIR, ha precisato che non concorre alla formazione del reddito, in quanto danno emergente, l’indennizzo percepito dagli obbligazionisti coinvolti nella risoluzione della Banca Popolare Etruria e del Lazio ed erogato da un fondo di solidarietà appositamente istituito.
Si ricorda che l’art. 1 commi 855-861 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l’istituzione di un fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni nei confronti di investitori in possesso, al 23 novembre 2015, di strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche spa, dalla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41