Sezioni Unite fuori tempo massimo sulla falcidiabilità dell’IVA
La Suprema Corte ha confermato il proprio recente orientamento, già superato dalla legge di bilancio 2017
La previsione dell’infalcidiabilità del credito IVA di cui all’art. 182-ter del RD 267/42, recentemente abrogata dalla L. 232/16, vale solo nel caso di proposta di concordato preventivo accompagnata da una transazione fiscale.
Lo hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza n. 760 di ieri, accogliendo il ricorso di una società avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova, che – in riforma della decisione di primo grado – aveva rigettato la domanda di omologazione del concordato preventivo della debitrice: i giudici del merito avevano ritenuto inammissibile la domanda di concordato preventivo, non connessa a una proposta di transazione fiscale, in quanto formulata in violazione del divieto di falcidia del credito per IVA, imposto dal previgente art. 182-ter L. fall.,
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