Differimento del saldo IVA per il 2016 con dubbi
Il termine ordinario è il 16 marzo 2017, ma può slittare secondo le scadenze previste per il modello REDDITI
Il venir meno, dal 2017, della possibilità di presentare la dichiarazione IVA in forma unificata ha comportato una ridefinizione dei termini per il versamento del saldo IVA.
L’art. 7-quater, comma 20 del DL 193/2016 ha infatti modificato gli artt. 6 e 7 del DPR 542/99, al fine di eliminare i riferimenti alla dichiarazione unificata. Secondo le nuove disposizioni, per il versamento del saldo IVA è confermata, come regola generale, la scadenza del 16 marzo. In alternativa, a decorrere da quest’anno, è possibile differirne il versamento entro il termine stabilito, dal nuovo art. 17 comma 1 del DPR 435/2001, per il versamento delle imposte derivanti dal modello REDDITI, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni
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