Prescrizione ordinaria applicabile per le frodi non gravi in materia di IVA
La Cassazione ha ritenuto di non dover operare alcuna disapplicazione delle norme sulla prescrizione in un caso di omessa dichiarazione IVA
Con la sentenza Taricco, relativa alla causa C-105/14, la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri nelle ipotesi di “frodi gravi” inerenti all’IVA, in quanto potenzialmente lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea. In forza dell’art. 325 del TFUE, i giudici nazionali sarebbero pertanto tenuti a disapplicare le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro di rispettare gli obblighi comunitari. In altre parole, sarebbero tenuti, nei limiti indicati dai giudici di Lussemburgo, a non tenere conto della prescrizione e a non dichiarare estinto il reato tributario contestato, laddove si tratti – appunto –
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