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IL CASO DEL GIORNO

Ravvedimento operoso anche in Dogana senza limiti temporali

/ Francesco D'ALFONSO

Venerdì, 17 marzo 2017

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L’art. 5, comma 1-bis, lett. a) del DL n. 193/2016 convertito ha modificato i commi 1-bis e 1-ter dell’art. 13 del DLgs. n. 472/1997, estendendo di fatto il ravvedimento operoso senza il limite dell’anno anche a tributi doganali e accise, amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

Il legislatore ha innanzitutto previsto che le ipotesi di ravvedimento di cui al comma 1, lett. b-bis) e b-ter) del menzionato art. 13 si applichino anche a tali tributi. Pertanto, la relativa sanzione è ridotta a un settimo del minimo se la regolarizzazione di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore e a un sesto del minimo se la stessa avviene oltre due anni dall’omissione

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