Cessione di area lottizzata, il «focus» è sul soggetto promotore
Per determinare la plusvalenza, occorre verificare se il Comune ha approvato la lottizzazione o se è stata stipulata la relativa convenzione
Il completamento della procedura di lottizzazione non produce, di per sé, alcuna plusvalenza e, di conseguenza, non realizza un reddito diverso.
In sede di cessione del terreno lottizzato potrebbero, tuttavia, emergere delle plusvalenze che, per i soggetti non imprenditori, sono regolate dagli artt. 67 e 68 del TUIR.
Sul tema, occorre tenere presente che l’art. 67 del TUIR assoggetta a imposizione:
- le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale dei terreni e degli edifici (lett. a);
- in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (lett.
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