Autoriciclaggio anche senza dichiarazione
Nuovo intervento della Cassazione sulla fattispecie in vigore dal 1° gennaio 2015
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18308, depositata ieri, interviene sulla fattispecie di autoriciclaggio (ex art. 648-ter.1 c.p.), in relazione a reati tributari, con affermazioni che, se ben si è intesa l’ipotesi contestata, lasciano decisamente perplessi.
Si ricorda che l’art. 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio) punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un “delitto non colposo”, impieghi, sostituisca, trasferisca, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate
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