Per i mediatori immobiliari ritenuta con base imponibile dubbia
Normalmente il canone di locazione su cui applicare la cedolare va considerato al netto delle spese indicate in contratto
L’art. 4 del DL 24 aprile 2017 n. 50, ha disposto che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, debbono operare una ritenuta pari al 21% “sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario”.
La ritenuta in questione si considera operata:
- a titolo di acconto nel caso in cui non sia stata operata l’opzione per la cedolare secca;
- a titolo di imposta sostitutiva in caso di opzione per la cedolare secca.
In questo contesto, è interessante comprendere quale sia la base imponibile su cui viene calcolata la ritenuta dagli intermediari e verificare se
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