Inesistenza nel reverse charge esterno senza diritto alla detrazione
La sentenza della Cassazione si scontra però con la circolare n. 16 delle Entrate, che applica la riforma del DLgs. 158/2015
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12649 di ieri, ha ribadito quanto, in breve, era stato affermato nella precedente sentenza n. 16679 del 9 agosto 2016 (si veda “Sanzionata l’inesistenza di operazioni in reverse charge” del 10 agosto 2016) per il reverse charge interno.
Se si tratta di operazioni soggettivamente inesistenti (ma lo stesso varrebbe se l’inesistenza fosse oggettiva), anche se l’operazione è soggetta a reverse charge esterno trattandosi di acquisti intracomunitari, è legittimo il disconoscimento del diritto di detrazione.
Questo poiché le annotazioni nei registri delle vendite e degli acquisti assolvono ad una funzione sostanziale, siccome, compensandosi a vicenda, “con l’assunzione del debito avente ad oggetto l’IVA a monte
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