Illegittimo il calcolo del valore delle rendite vitalizie ante riforma fiscale
Incostituzionale la norma che prima del DLgs. 139/2024 ancorava le rendite al tasso di interesse senza porre alcun limite
Con la sentenza della Consulta 28 maggio 2026 n. 89, si conclude con una pronuncia di illegittimità costituzionale la vicenda, di cui da anni Eutekne.info si occupa (si veda ad esempio “Rendita vitalizia per successione aperta nel 2020 con valori abnormi” del 21 gennaio 2021), relativa alle norme sulla determinazione del valore delle rendite, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro. Tali norme, ancorando il valore delle rendite al tasso di interesse legale, hanno portato (prima della riforma fiscale del DLgs. 139/2024) a determinare per le rendite valori del tutto esorbitanti, quando il tasso di interesse legale è sceso sotto all’unità.
Si ricorda che, per determinare la base imponibile dell’imposta di registro (art. 46 del DPR 131/86), delle imposte sulle successioni e donazioni (art. 17 comma 1 del DLgs. 346/90) e delle imposte ipotecaria e catastale (artt. 2 comma 1 e 10 del DLgs. 347/90), il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono definiti usando coefficienti aggiornati sulla base della variazione del tasso legale di interesse (si veda l’apposita Scheda).
In passato, il calare del tasso di interesse legale (che dal 2014 al 2021 si è attestato su misure comprese tra l’1% del DM 12 dicembre 2013 e lo 0,01% del DM 11 dicembre 2020) ha comportato un aumento consistente dei coefficienti. Ad esempio, nel 2016, in corrispondenza del tasso di interesse legale dello 0,20% (fissato dal DM 11 dicembre 2015), il coefficiente per determinare il valore della rendita a tempo indeterminato ammontava a 500 (DM 21 dicembre 2015). Pertanto, il valore di una rendita perpetua stipulata nel 2016 era pari al valore dell’annualità moltiplicato per 500.
A questo meccanismo, il DLgs. 139/2024 ha finalmente posto un argine, stabilendo un tetto minimo (per il tasso di interesse), al di sotto del quale i coefficienti non vengono più “aggiornati”: in pratica, dal 1° gennaio 2025, per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%, sicché il coefficiente da applicare (per la rendita a tempo indeterminato) non potrà mai salire oltre quello di 40, vigente dal 1° gennaio 2024.
Nel caso oggetto della causa che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 89/2026, invece, non operava alcuni limite (neppure in forza della disciplina transitoria recata dall’art. 9 comma 4 del DLgs. 139/2024): si trattava di una rendita vitalizia pari a 18.000 euro annui, costituita per testamento a favore di una beneficiaria di età pari a 77 anni, relativa a una successione aperta nel 2016. Applicando l’art. 17 del DLgs. 346/90, il valore fiscale della rendita risultava pari a 2.700.000 euro, determinato applicando il coefficiente di 150 operante per il beneficiario di 77 anni (in relazione al tasso di interesse del 0,2% valido nel 2016).
L’evidente sproporzione dei valori così determinati ha portato a coinvolgere la Consulta (Cass. 11 giugno 2025 n. 15547, si veda “Rendite vitalizie a rischio illegittimità costituzionale” del 12 giugno 2025), che, con la sentenza di ieri, ha dichiarato fondate le questioni sollevate dal giudice a quo, dichiarando incostituzionali, per violazione dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva (di cui agli artt. 3 comma 1 e 53 comma 1 Cost.), gli artt. 17 del DLgs. 346/90 e 46 del DPR 131/86 (nel testo anteriore alla riforma fiscale del DLgs. 139/2024), ove non prevedono che, ai fini della determinazione del valore delle rendite, non possa essere assunto un saggio legale inferiore al 2,5%.
Ricostruendo il quadro normativo, la Corte evidenzia come i coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite siano risultati inversamente proporzionali al tasso di interesse legale; ciò non ha comportato problematiche finché i tassi si sono mantenuti superiori all’unità, ma “è entrato in crisi nel momento in cui storicamente si è determinato un tasso inferiore all’unità, conducendo a risultati abnormi”. Lo dimostra l’emblematica vicenda oggetto del giudizio principale, nella quale l’imposta di successione calcolata applicando i coefficienti legali era pari a “ben dodici annualità della rendita; con il risultato paradossale che [la beneficiaria, ndr] avrebbe potuto godere della rendita, una volta assolta l’imposta, solo a partire da una età superiore all’attuale aspettativa media di vita”.
Soffermandosi sul concetto di capacità contributiva, rapportata anche alla funzione sociale che può rivestire l’imposizione fiscale, la Consulta conclude che la “norma censurata, non solo si dimostra arbitraria rispetto al presupposto assunto come indice di capacità contributiva, ma si presenta anche priva di ogni ragionevole giustificazione”, in quanto produce “un effetto che appare, considerata l’attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello «confiscatorio» lamentato dal rimettente – nel senso che l’imposizione fiscale può superare largamente il valore del legato – ma anche del tutto privo di una benché minima giustificazione razionale”. Da qui, la necessità di riportare la norma all’interno dei principi di ragionevolezza, introducendo, a posteriori, lo stesso limite fissato dal legislatore della riforma, nel tasso “minimo” del 2,5%.
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