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IMPRESA

Cessione d’azienda nel rispetto di continuità e miglior soddisfazione dei creditori

Valutazione del Tribunale proiettata in uno scenario futuro

/ Antonio NICOTRA

Venerdì, 29 maggio 2026

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Nell’ambito della composizione negoziata della crisi, l’art. 22 del DLgs. 14/2019 (CCII) consente al debitore di compiere determinati atti di straordinaria amministrazione, se autorizzato dal Tribunale.
Per gli atti che necessitano di tale autorizzazione giudiziale preventiva, tra i quali si annovera il trasferimento di azienda, il Tribunale è tenuto a valutare la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale e alla miglior soddisfazione dei creditori.

La funzionalità riferita alla continuità aziendale risulta coerente con la composizione negoziata, che può infatti aprirsi solo se “le prospettive di risanamento sono concrete” (art. 17 comma 5 del CCII), nelle forme della continuità diretta o indiretta.
Il requisito della migliore soddisfazione dei creditori, sul piano interpretativo, presuppone una valutazione del Tribunale necessariamente proiettata in uno scenario futuro.

L’art. 22 del CCII rende possibile che il cessionario non risponda solidalmente dei debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, in deroga all’art. 2560 comma 2 c.c., e che il Tribunale, con il decreto autorizzativo, possa dettare anche “le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti”.
Anche in questo caso la valutazione del Tribunale non può prescindere dalla verifica che il corrispettivo della cessione non venga destinato a finalità diverse da quelle tipizzate della continuità aziendale e della migliore soddisfazione dei creditori.

Il Tribunale è tenuto a verificare “altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente”. Tale controllo, in pratica, si traduce in misure opportune eventualmente da imporre con riferimento all’adozione di forme di pubblicità e allo svolgimento di procedure competitive per la selezione della migliore offerta di acquisto.
Questa interpretazione trova conforto anche nel DM 21 marzo 2023, nel quale si prevede che l’esperto, in sede di negoziazione, debba far presente “l’opportunità del ricorso a procedure competitive per la selezione dell’acquirente (o in ogni caso prima di escludere possibilità diverse), in modo da sgombrare il campo dal timore di scelte in danno dei creditori”.

L’effetto purgativo dei debiti del cedente a beneficio del cessionario dell’azienda, che discende dall’autorizzazione del Tribunale, sconta alcune limitazioni o cautele poste a tutela dei creditori, andando a definire l’effettiva ampiezza della deroga all’art. 2560 c.c.
Una prima limitazione è contenuta nell’art. 22, ove si precisa che l’autorizzazione non potrà riguardare i diritti ex art. 2112 c.c. e non può incidere, quindi, sulla tutela dei diritti dei lavoratori sorgente dai contratti in corso alla data del trasferimento.
La solidarietà potrà essere esclusa nei casi in cui il rapporto sia cessato a tale data e il lavoratore sia rimasto creditore di somme nei confronti del cedente, applicandosi in tale ipotesi l’art. 2560 comma 2 c.c. (Cass. n. 4598/2015).

Un’altra limitazione si evince dalla circostanza che l’autorizzazione del Tribunale consente soltanto la deroga all’art. 2560 comma 2 c.c., escludendo in tal modo i debiti nascenti dai contratti in corso alla data del trasferimento, atteso che l’art. 2558 c.c. prevede la successione dell’acquirente nei rapporti negoziali pendenti.
Ove emerga che, al fine di ottenere l’autorizzazione del Tribunale, l’imprenditore abbia fornito informazioni non vere o incomplete, i creditori potranno sempre rivalersi nei confronti dell’imprenditore valorizzando la disposizione contenuta dall’art. 24 comma 4 del CCII, secondo cui “resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti”.

Muovendo da tali premesse, il Tribunale di Fermo, con provvedimento del 12 febbraio 2026, ha chiarito che la funzionalità dell’atto rispetto alla continuità aziendale mira a evitare la disgregazione dei valori e risponde alla finalità della composizione negoziata del perseguimento del risanamento da ricercarsi mediante le trattative con i creditori, con la conseguenza che l’atto deve iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 comma 1 e 2 lett. b) del CCII.

La tutela degli interessi dei creditori, invece, consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile e, ai fini della salvaguardia di tale interesse, la valutazione del Tribunale dovrà essere diretta a verificare che i creditori non siano pregiudicati dalla vendita nel contesto della composizione negoziata (Trib. Modena 2 maggio 2025 e Trib. Milano 12 agosto 2023).
Integrerebbero tali requisiti, ad esempio, la cessione del ramo di azienda in capo al soggetto già affittuario, quale atto idoneo alla prosecuzione dell’attività e più vantaggioso rispetto all’ipotesi liquidatoria.
In uno scenario liquidatorio, infatti, l’azienda potrebbe non essere valorizzata in concreto, con dispersione definitiva dei valori correlati alla continuità aziendale.

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