Per i box auto sono detraibili solo le spese di costruzione
Tra esse rientrano anche quelle sostenute per le prestazioni professionali richieste dal tipo d’intervento, nonché l’IVA e l’imposta di bollo
Ai sensi della lettera d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero edilizio.
Questa particolare fattispecie rappresenta l’unico caso in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione (cfr. C.M. n. 57/98 e C.M. n. 121/98).
In particolare, è possibile fruire dell’agevolazione in questione per gli interventi relativi alla realizzazione di:
- autorimesse,
- o posti auto
pertinenziali a unità immobiliari residenziali, anche a proprietà comune (condominiale).
La “realizzazione” dei parcheggi pertinenziali deve intendersi in senso oggettivo, prescindendo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41