Fuori dal catasto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione
Potranno però rimanere iscritte, senza attribuzione di rendita, utilizzando la nuova categoria catastale F/7
L’art. 12 comma 2 del DLgs. 15 febbraio 2016 n. 33 ha modificato il DLgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prevedendo, all’art. 86 comma 3, che gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di edifici, “non costituiscono unità immobiliari” e “non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale”.
In pratica, tali infrastrutture non devono più essere iscritte in catasto con attribuzione di rendita, questo con
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