Chiusura del fallimento in pendenza di giudizio con effetto sulle dirette
Le cause in corso potrebbero generare un residuo attivo fiscalmente rilevante e un ulteriore adempimento dichiarativo
Il documento CNDCEC “La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall.”, oltre ad esaminare i principali aspetti concorsuali (si veda “Chiusura del fallimento anche in pendenza di giudizi” del 7 giugno 2017), analizza problematiche fiscali correlate alla tematica, con riguardo alle imposte dirette e all’IVA.
Sotto il primo profilo, viene segnalato, innanzitutto, che dopo la chiusura del fallimento con giudizi pendenti potrebbe emergere una sopravvenienza attiva, tale da influenzare il debito fiscale, poiché si origina o incrementa il c.d. residuo attivo, ovvero si consegue un surplus rispetto alla situazione fiscale di partenza – normalmente pari a “zero” – che comporta la capacità della procedura di pagare tutti i debiti e ...
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