Abusivo il professionista che svolge attività tipiche dopo l’uscita dall’albo
L’errore sulle norme richiamate dall’art. 348 c.p. è parificabile a un errore sulla legge penale e non può escludere il dolo
L’errore sulla normativa applicabile non scusa l’esercizio abusivo della professione.
L’art. 348 c.p. prevede che chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.
Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30827 – depositata ieri – un dottore commercialista, successivamente alla sua cancellazione dall’albo, si era occupato per vari anni, reiteratamente, della tenuta e della trasmissione di documentazione fiscale.
Si tratta di attività esplicitamente riservate ai professionisti iscritti all’albo, riguardo alle quali anche le Sezioni Unite hanno precisato che, in quanto normativamente tipiche dei commercialisti, ...
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