Trasferimenti di partecipazioni di controllo in società comunitarie esenti
Più «fluida» è, invece, la situazione delle partecipazioni in società con sede negli Stati terzi donate o cadute in successione
La pianificazione del passaggio generazionale delle persone che detengono partecipazioni di controllo in società estere sconta alcuni elementi di incertezza, derivanti dal fatto che non esiste un orientamento unanime in merito alla spettanza dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
La problematica nasce dalla formulazione dell’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, la quale concede l’esenzione per i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa, nei confronti dei discendenti o del coniuge, alla condizione che questi mantengano il controllo per almeno cinque anni delle “quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a)” del TUIR, ovvero delle partecipazioni in società di capitali residenti in Italia
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