L’avviamento può essere distratto o distrutto
Distrazione anche in caso di acquisto di beni di elevato valore per finalità estranee all’oggetto sociale
La quinta sezione penale della Cassazione, con tre decisioni depositate ieri – le nn. 38408, 38383 e 38391 – si sofferma su peculiari aspetti delle fattispecie, rispettivamente, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui si ritiene opportuno dare conto.
La pronuncia n. 38408, riprendendo fedelmente la recente decisione n. 31677/2017, esamina la possibilità di ravvisare la bancarotta fraudolenta per “distrazione” in relazione all’avviamento commerciale. Si precisa, in primo luogo, che l’avviamento commerciale deve intendersi come la capacità di profitto di un’azienda e il suo valore come il plusvalore dell’azienda avviata; per cui esso non rappresenta per l’imprenditore una mera aspettativa di fatto, costituendo, al contrario, un valore
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