Cessione di fabbricato da demolire riqualificabile in cessione di terreno edificabile
Secondo la Cassazione, ai fini del registro ciò sarebbe possibile grazie all’art. 20 del DPR 131/86
Ai fini dell’accertamento dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate può riqualificare in cessione di area edificabile la cessione di un vetusto fabbricato successivamente demolito e poi ricostruito. Lo ha ribadito la Suprema Corte, con la pronuncia n. 10113/2017.
Occorre ricordare che la problematica della riqualificazione della cessione di un fabbricato vetusto, che poi venga demolito, a seguito dell’atto e sulla base di permessi o autorizzazioni comunali rilasciate nei giorni adiacenti alla sua stipula, si declina sotto i tre diversi profili delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’imposta di registro.
Circoscrivendo il presente intervento a quest’ultima, occorre ricordare, innanzitutto, che, ai sensi dell’art. 20 del DPR. n. 131/1986, ...
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