Nuovo assetto per le regole di origine preferenziale delle merci
Il trattamento preferenziale può essere concesso unilateralmente dall’Ue oppure a fronte di un accordo fra quest’ultima e i Paesi terzi
In relazione agli scambi della Ue con alcuni Paesi non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali Paesi, è prevista l’applicazione di misure tariffarie preferenziali, di riduzione o di esenzione dai dazi.
Con il nuovo Codice doganale dell’Unione (cfr. artt. da 64 a 68 del reg. Ue n. 952/2013), sono stati riordinati i requisiti necessari per l’individuazione del Paese in cui è originario un determinato bene.
Più esattamente, le misure in questione sono adottate sulla base di accordi conclusi con alcuni Paesi (i benefici tariffari vengono concessi in via reciproca), nell’ambito dei quali sono anche fissate le norme sull’origine preferenziale.
Vi sono, poi, talune misure preferenziali adottate unilateralmente dall’Unione, le cui norme sull’origine
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41