Alla Corte Costituzionale la solidarietà illimitata nella scissione
Sarebbero opportuni dei paletti alla responsabilità della beneficiaria della scissione, come avviene nel civile
L’art. 173 comma 13 del TUIR stabilisce che, in caso di scissione societaria parziale, le “società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito”.
È pertanto sancita una responsabilità solidale relativa ai debiti tributari antecedenti all’operazione di scissione, senza limitazioni di sorta.
Anche la normativa civile contempla una forma di solidarietà, ma con alcuni “paletti”. Non a caso, ai sensi dell’art. 2506-quater comma 4 del codice civile, “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”.
In giurisprudenza è stato ...
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