Nel Terzo settore responsabilità degli amministratori con le regole delle spa
Il DLgs. n. 117/2017 fissa alcuni obblighi a loro carico a tutela dell’integrità del patrimonio minimo degli enti riconosciuti
Gli obblighi e le responsabilità degli amministratori di associazioni e fondazioni si avvicinano a quelli delle società di capitali. Essi, infatti, dovranno monitorare le perdite di patrimonio, saranno assoggettati alle azioni di responsabilità di cui all’art. 2392 e ss. c.c., nonché al rischio di controllo giudiziario.
Procedendo con ordine, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del DLgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), viene stabilita una serie di obblighi in capo agli amministratori a tutela dell’integrità del patrimonio minimo degli enti riconosciuti, posto pari a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni.
Ad oggi gli amministratori di associazioni e fondazioni non hanno regole omogenee da seguire. Ad esempio, la Regione Toscana ritiene che
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