L’insinuazione dello studio associato non esclude sempre il privilegio
Per la natura privilegiata del credito occorre la prova dell’esecuzione personale della prestazione
Ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., per l’insinuazione al passivo fallimentare, è riconosciuto il privilegio generale sui mobili ai crediti riguardanti le “retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione”.
Una delle questioni sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi è quella relativa alla possibilità di ammettere la natura privilegiata al credito per compensi professionali, se il credito è stato azionato da uno studio associato.
Sul tema, si è espressa di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 16446/2017, in merito ad un credito vantato, in sede di ricorso in opposizione, da uno studio legale associato di avvocati ed ammesso al passivo del fallimento dal ...
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