La registrazione sana la nullità della locazione
Le Sezioni Unite affermano che, invece, il patto accessorio, che stabilisca un più alto canone, è nullo insanabilmente
Il contratto di locazione di un immobile non abitativo (ma lo stesso vale per gli abitativi), che non contenga alcuna simulazione sul canone, ove non registrato nel termine di 30 giorni è nullo ex art. 1 comma 346 della L. 311/2004, ma tale nullità è sanabile, ex tunc, con la registrazione tardiva.
Invece, ove il contratto di locazione sia tempestivamente registrato, ma indichi un canone inferiore a quello reale ed un accordo integrativo non registrato indichi il canone (più elevato) effettivamente pattuito, tale accordo è insanabilmente nullo, e tale nullità non investe l’originario contratto di locazione che resta valido (compresa la previsione del canone inferiore).
Questi principi sono stati sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23601/2017, depositata
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