Senza effetti sull’ACE le nuove regole contabili dei finanziamenti infruttiferi
La quota parte del prestito iscritta tra le riserve di patrimonio netto non concorre a formare la base di calcolo dell’agevolazione
Le nuove disposizioni attuative dell’ACE, contenute nel DM 3 agosto 2017, disciplinano espressamente gli effetti sull’agevolazione delle nuove modalità di contabilizzazione dei finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato, prevedendo che non assumano rilevanza:
- né, in capo alla società finanziata, l’incremento di patrimonio netto derivante da tali nuove modalità di contabilizzazione (art. 5 comma 5);
- né, in capo alla società finanziatrice, l’incremento della voce “Partecipazioni”, che andrebbe altrimenti a ridurre la base ACE (art. 10 comma 2).
La ratio delle due norme è, in sostanza, quella di assicurare che la totalità del finanziamento ricevuto o concesso mantenga ai fini dell’agevolazione la natura di prestito anche se, per
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41