Lo storno del fondo rischi è sempre imponibile
Secondo la Cassazione, in caso di accantonamenti non deducibili, l’azzeramento del fondo costituisce sopravvenienza attiva
La Cassazione, con la sentenza n. 23812, depositata ieri, 11 ottobre 2017, ha stabilito che l’azzeramento di un fondo rischi determina l’emersione di una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile.
Nel caso di specie, la società contribuente aveva rilevato contabilmente, negli esercizi 1993, 1994 e 1995, un fondo rischi a fronte di “presumibili spese per personale dipendente in occasione di rinnovi contrattuali”.
Il fondo era stato utilizzato nell’esercizio 2003, quando gli organi societari avevano provveduto all’azzeramento per essere “venuti meno i presupposti che avevano consigliato una postazione del passivo di tale natura”.
L’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione l’accantonamento con riferimento a tale periodo ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41