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Detrazione incerta per i contributi dei soci alle società di mutuo soccorso

Dal 3 agosto 2017 e sino al 31 dicembre 2017 potrebbe non spettare né quella IRPEF né quella IRES a prescindere dalla tipologia

/ Massimo NEGRO e Arianna ZENI

Lunedì, 23 ottobre 2017

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L’art. 83 comma 5 del DLgs. 117/2017 introduce una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% in relazione ai contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano in determinati settori di attività.
La nuova agevolazione sostituirà, di fatto, quella prevista dall’art. 15 comma 1 lett. i-bis) del TUIR (sempre nella misura del 19%) che viene abrogata dall’art. 102 comma 1 lett. g) del DLgs. 117/2017.

A differenza della “vecchia” detrazione che spettava su un ammontare complessivo non superiore a 1.291,14 euro (si trattava quindi di un limite massimo), quella introdotta dal citato art. 83 prevede che spetti per i contributi associativi “per un importo superiore a 1.300 euro”. Testualmente, quindi, sembrerebbe che

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